L'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO NEI SECOLI
Ciao ragazzi, oggi proveremo ad analizzare i testi alla base di alcune Costituzioni, tra cui quella italiana, cercando di coglierne la modernità e la rivoluzione che portarono nel pensiero comune.
- Dividetevi in gruppi di 3 ALLIEVI a vostra scelta
- La professoressa poi assegnerà ad ogni gruppo uno dei seguenti documenti.
- ogni gruppo dovrà poi discutere di ciò che viene affermato nel testo e preparare una presentazione orale di 5 minuti in cui spiegherà ai compagni i punti chiave del documento e quali aspetti ritenga fondamentali o sbagliati. Il gruppo dovrà relazione insieme (tutti dovranno parlare)
Buon lavoro!
Ciao ragazzi, oggi proveremo ad analizzare i testi alla base di alcune Costituzioni, tra cui quella italiana, cercando di coglierne la modernità e la rivoluzione che portarono nel pensiero comune.
- Dividetevi in gruppi di 3 ALLIEVI a vostra scelta
- La professoressa poi assegnerà ad ogni gruppo uno dei seguenti documenti.
- ogni gruppo dovrà poi discutere di ciò che viene affermato nel testo e preparare una presentazione orale di 5 minuti in cui spiegherà ai compagni i punti chiave del documento e quali aspetti ritenga fondamentali o sbagliati. Il gruppo dovrà relazione insieme (tutti dovranno parlare)
Buon lavoro!
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AMERICANA
In Congresso,
4 LUGLIO 1776
Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo
sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra
le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le Leggi
della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo
alle opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui
è costretto alla secessione.
Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che
tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi
inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il
perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti
tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei
governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare
questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo
governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che
sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
26
AGOSTO 1789
I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale,
considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono
le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno
stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali,
inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente
presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i
loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del
Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni
istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami
dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed
incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione
e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e
dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti
diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei
diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità
comune.
Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione
dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la
libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente
nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non
emani espressamente da essa.
Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non
nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come
limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento
di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla
Legge.
IL CODICE NAPOLEONICO
PARIGI, 1812
L’esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di cittadino,
la quale non si acquista nè si conserva che in conformità della legge
costituzionale.
8. Qualunque Italiano gode dei diritti civili.
9. Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero, potrà,
nell’anno susseguente alla di lui maggiore età, reclamare la qualità d’Italiano,
purchè, risedendo nel regno, dichiari la intenzione di fissarvi il suo
domicilio, ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il
domicilio nello stato italiano, ed ivi lo stabilisca nel decorso di un anno,
dall’atto della suddetta promessa.
10. I figli nati da un Italiano in paese straniero, sono italiani.
I figli nati, in paese straniero, da un Italiano il quale abbia
perduta la qualità d’Italiano potranno sempre ricuperare questa qualità,
adempiendo le formalità prescritte nell’articolo 9.
11. Lo straniero godrà nel regno dei medesimi diritti civili ai
quali sono o saranno ammessi gl’Italiani in vigore dei trattati della nazione a
cui tale straniero appartiene;
12. La straniera che si mariterà con un Italiano, seguirà la
condizione del marito.
13. Lo straniero ammesso dal Governo a stabilire il domicilio nel
Regno, godrà ivi di tutti i diritti civili, sino a che continuerà a risedervi.
14. Lo straniero anche non residente nel Regno, potrà citarsi
avanti i tribunali italiani per la esecuzione delle obbligazioni da lui
contratte con un Italiano nello Stato italiano: potrà parimente essere chiamato
avanti i tribunali italiani, per le obbligazioni da lui contratte in paese
straniero con un Italiano.
15. Un italiano potrà esser citato avanti un tribunale del Regno,
per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero, anche con uno
straniero.
16. In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo
straniero che sia attore, sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle
spese e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non possieda nel
Regno beni stabili d’un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento.
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