L'AFFERMAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO NEI SECOLI

Ciao ragazzi, oggi proveremo ad analizzare i testi alla base di alcune Costituzioni, tra cui quella italiana, cercando di coglierne la modernità  e la rivoluzione che portarono nel pensiero comune.
- Dividetevi in gruppi di 3 ALLIEVI a vostra scelta
- La professoressa poi assegnerà ad ogni gruppo uno dei seguenti documenti.
- ogni gruppo dovrà poi discutere di ciò che viene affermato nel testo e preparare una presentazione orale di 5 minuti in cui spiegherà ai compagni i punti chiave del documento e quali aspetti ritenga fondamentali o sbagliati. Il gruppo dovrà relazione insieme (tutti dovranno parlare)


Buon lavoro!



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AMERICANA
In Congresso, 4 LUGLIO 1776
Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione.
Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.




DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
26 AGOSTO 1789
  
I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.



IL CODICE NAPOLEONICO
PARIGI, 1812
L’esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di cittadino, la quale non si acquista nè si conserva che in conformità della legge costituzionale.
8. Qualunque Italiano gode dei diritti civili.
9. Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero, potrà, nell’anno susseguente alla di lui maggiore età, reclamare la qualità d’Italiano, purchè, risedendo nel regno, dichiari la intenzione di fissarvi il suo domicilio, ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nello stato italiano, ed ivi lo stabilisca nel decorso di un anno, dall’atto della suddetta promessa.
10. I figli nati da un Italiano in paese straniero, sono italiani.
I figli nati, in paese straniero, da un Italiano il quale abbia perduta la qualità d’Italiano potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell’articolo 9.
11. Lo straniero godrà nel regno dei medesimi diritti civili ai quali sono o saranno ammessi gl’Italiani in vigore dei trattati della nazione a cui tale straniero appartiene;
12. La straniera che si mariterà con un Italiano, seguirà la condizione del marito.
13. Lo straniero ammesso dal Governo a stabilire il domicilio nel Regno, godrà ivi di tutti i diritti civili, sino a che continuerà a risedervi.
14. Lo straniero anche non residente nel Regno, potrà citarsi avanti i tribunali italiani per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte con un Italiano nello Stato italiano: potrà parimente essere chiamato avanti i tribunali italiani, per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un Italiano.
15. Un italiano potrà esser citato avanti un tribunale del Regno, per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero, anche con uno straniero.
16. In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non possieda nel Regno beni stabili d’un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento.







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